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Rischio Sanitario

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 448/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 – Comuni di Andria, Barletta e altri

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Fermo restando il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione, nonchè l’obbligo dell’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con decorrenza dall’8 dicembre sino a tutto il 14 dicembre, nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT; nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant’Angelo della provincia di Foggia; nonché nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari, si applicano le seguenti misure di contenimento del rischio di diffusione del virus:

  1. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  3. L’Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui all’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente ordinanza.
  4. Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure più restrittive di loro competenza nell’ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 448/2020

Ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020: la Puglia passa in area gialla dal 6 dicembre 2020

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Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove Ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) che si è tenuta il 4 dicembre.

Le Ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre 2020.

La prima Ordinanza rinnova le misure restrittive vigenti relative alla Regione Abruzzo, che resta in area rossa, e alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che restano in area arancione.

Con la seconda Ordinanza le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano dall’area rossa all’area arancione.

La terza Ordinanza dispone il passaggio delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria dall’area arancione a quella gialla. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 6 dicembre sarà:

  • area gialla: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
  • area arancione: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta
  • area rossa: Abruzzo

Misure di contenimento in vigore nelle Regioni che rientrano in area gialla

Nelle Regioni in area gialla sono in vigore, a partire dal 4 dicembre, le seguenti misure di contenimento, disposte dal Dpcm del 3 dicembre 2020:

  • coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità;
  • chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;
  • didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% degli studenti delle scuole superiori deve essere garantita l’attività didattica in presenza. Per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie è invece già prevista la didattica in presenza.
  • nelle università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori;
  • riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;
  • nei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) prevista l’interruzione della somministrazione in sede dalle 18, mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
  • restano chiusi piscine, palestre e centri benessere
  • gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo dopo l’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico,rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
  • chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto;
  • sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie);
  • chiuse sale da ballo e discoteche.

Misure di contenimemto specifiche sono state inoltre adottate per il periodo delle festività natalizie, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, per tutto il territorio nazionale (vedi: Dpcm 3 dicembre 2020 e Decreto legge 158 del 2 dicembre 2020)

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