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Rischio Sanitario

DPCM 2 marzo 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da COVID-19. Le regole del nuovo DPCM, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021

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Il Presidente Mario Draghi ha firmato ieri il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.

Zona GIALLA

Attività consentite

  • Andare a pranzo al bar e al ristorante.
  • Prendere cibo e bevande da asporto dai bar fino alle 18 e dai ristoranti fino alle 22, oppure ordinare la consegna a domicilio.
  • Una volta al giorno, tra le 5 e le 22, due persone, oltre ai minori di 14 anni sui quali esercitano la potestà genitoriale, possono andare a trovare parenti e amici.
  • Andare al centro commerciale dal lunedì al venerdì.
  • Visitare un museo o una mostra dal lunedì al venerdì e, dal 27 marzo, anche il sabato e la domenica.
  • Dal 27 marzo andare al cinema o al teatro.
  • Frequentare la scuola in presenza (secondo le ordinanze regionali/comunali).
  • Andare nei centri sportivi e nei parchi.

Attività vietate

  • ​Andare al bar o al ristorante dopo le 18.
  • Prendere cibo da asporto al bar dopo le 18 e al ristorante dopo le 22.
  • Consumare il cibo o le bevande fuori dai locali.
  • Andare in palestra o in piscina.
  • Andare al cinema e a teatro prima del 27 marzo.
  • Andare a visitare un museo o una mostra di sabato o di domenica prima del 27 marzo.
  • Andare a fare acquisti in un centro commerciale il sabato, la domenica, i giorni prefestivi o festivi.
  • Organizzare una festa o parteciparvi.
  • Spostarsi in auto in più di tre persone non conviventi.

Zona ARANCIONE

Attività consentite

  • Prendere cibo da asporto al bar prima delle 18 e al ristorante prima delle 22.
  • Fare attività motoria e attività sportiva all’interno del Comune di residenza.
  • Andare fuori Comune per raggiungere la seconda casa (se non sitrova in zona rossa).
  • Andare fuori Regione per raggiungere la seconda casa (se non si trova in zona rossa).
  • Visitare parenti o amici (nel Comune) una volta al giorno in due persone, oltre ai minori di 14 anni sui quali si esercita la potestà genitoriale.
  • Recarsi in un centro commerciale dal lunedì al venerdì.
  • Andare in tutti i negozi.
  • Andare a scuola in presenza alle superiori, seguendo i turni di DAD al 50%.

Attività vietate

  • Uscire dal proprio Comune di residenza senza motivi di lavoro, salute, urgenza.
  • Andare al bar o al ristorante.
  • Visitare un museo o una mostra.
  • Andare al cinema o al teatro.
  • Andare in palestra o in piscina.
  • Andare nei centri commerciali il sabato, la domenica, nei giorni prefestivi e festivi.
  • Organizzare una festa.
  • Fare attività sportiva o attività motoria all’aperto fuori dal proprio Comune.
  • Visitare amici e parenti più di una volta al giorno e andare in più di due adulti.
  • E’ raccomandato non ricevere in casa più di due adulti.

Zona ROSSA

Attività consentite

  • Uscire di casa soltanto per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza. Bisogna sempre avere l’autocertificazione.
  • Uscire dal proprio Comune di residenza per motivi di lavoro, necessità e urgenza.
  • Uscire dalla Regione di residenza per motivi di lavoro, salute e urgenza.
  • Andare al supermercato, in farmacia, all’edicola e al tabaccaio.
  • Andare nei negozi che rimangono aperti: la lista comprende numerosi esercizi commerciali. Chiusi gioiellerie e negozi di abbigliamento e calzature (tranne infanzia, che restano aperti).
  • Ordinare le consegne a domicilio.
  • Fare attività motoria e attività sportiva all’aperto nei pressi della propria abitazione.
  • Se si è separati o divorziati, uscire dal Comune o dalla Regioneper raggiungere i figli minori.

Attività vietate

  • Uscire di casa se non si ha un comprovato motivo di lavoro, salute e urgenza.
  • Uscire dal proprio Comune di residenza.
  • Uscire dalla propria Regione di residenza.
  • Andare nelle seconde case fuori dal Comune di residenza.
  • Andare nelle seconde case fuori dalla Regione di residenza.
  • Andare nei negozi di abbigliamento, calzature e in altri negozi che non vendono beni di prima necessità. I negozi di vestiti e scarpe per bambini sono aperti.
  • Visitare parenti e amici.
  • Mangiare al bar o al ristorante.
  • Andare al cinema o al teatro.
  • Andare in palestra o in piscina.

Zona BIANCA

  • Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
  • In area “bianca” non si applicano le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività restrittive ad eccezione della disposizione riguardante le competizioni sportive agonistiche nazionali e i relativi allenamenti. Le attività continuano a svolgersi secondo i protocolli anti contagio.
  • Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi e le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale del DPCM 2 marzo 2021

Clicca sul link seguente per scaricare gli Allegati al DPCM 2 marzo 2021

Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2021, n. 45 il Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″.

Il decreto è in vigore da oggi 24 febbraio 2021.

Clicca per leggere il contenuto integrale del Decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15.

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