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Rischio Sanitario

Decreto-Legge 12 marzo 2021, n. 29 pubblicato in Gazzetta Ufficiale: misure valide fino al 6 aprile

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.
Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Clicca per leggere il contenuto integrale del Decreto-Legge 12 marzo 2021, n. 29.

Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 74 del 10 marzo 2021. Nuove misure restrittive: divieto di assembramenti e didattica a distanza fino al 6 aprile

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Il Presidente della Regione Puglia ha disposto, con Ordinanza n. 74, misure restrittive per contrastare la ripresa della curva epidemiologica:

dal 10 marzo al 6 aprile su tutto il territorio regionale

  • divieto di stazionare con persone non conviventi o non appartenenti al proprio nucleo familiare nei pressi degli istituti scolastici, nelle piazze, nelle pubbliche vie, lungomare e belvedere, se non per per usufruire di servizi essenziali.
    I sindaci valutano, in caso di rischio di assembramento, la chiusura di piazze o vie per l’intera giornata o alcune fasce orarie
  • dalle 18 di giorni festivi e prefestivi, divieto di asporto di bevande da attività autorizzate alla somministrazione e distributori automatici h24
  • dalle 18 divieto di asporto dai bar
  • resta l’obbligo di indossare la mascherina all’esterno e all’interno dei locali, salvo il tempo della consumazione; di esporre all’ingresso del locale un cartello che indichi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente; resta fortemente raccomandata la consegna a domicilio di alimenti e bevande

dal 12 marzo al 6 aprile per le province di Bari e Taranto

  • sospensione dell’attività didattica in presenza, salvo attività laboratoriali o per rispondere alle esigenze di alunni e alunne con bisogni educativi speciali.
    Le scuole garantiscono la frequenza in presenza di figli e figlie di personale sanitario o altre professioni le cui prestazioni sono indispensabili a garantire servizi essenziali.

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3mila euro.
Se la violazione è commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 74/2021

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